Art. 1.
(Finalità).

      1. Ai fini della presente legge, nonché per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.
      2. La presente legge definisce le procedure e le norme per limitare le emissioni luminose al fine di tutelare la flora e la fauna, migliorare l'ambiente, proteggere il paesaggio naturale e garantire l'integrità del cielo notturno e diurno al di sopra delle aree naturali protette.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aree naturali protette nazionali e regionali e alle aree contigue di cui all'articolo 32 della citata legge n. 394 del 1991.